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[1]Per la classificazione delle farine e delle farinette da ammettere a scarico delle bollette di temporanea importazione o esportazione del grano per la macinazione, sono stabiliti i seguenti caratteri distintivi:
- a)saranno classificati come farine i prodotti della macinazione del grano dai quali si possa estrarre un glutine elastico e tenace, e che contengano non piu' di uno per cento di sostanze minerali (ceneri) determinate sulla farina nello stato in cui si trova, cioe' non piu' di 1.15 per cento di sostanze minerali (ceneri) nella farina seccata alla temperatura di 105° centigradi;
[2]In caso di contestazione il riferimento si fara' sempre alla farina disseccata alla temperatura di 105° centigradi col massimo di 1.15 per cento di sostanze minerali;
- b)Saranno classificati come farinette i prodotti della macinazione del grano che non presentino i caratteri fisici dei cruschelli o tritelli, che contengano glutine e non soddisfino alle condizioni stabilite sotto la lettera a) per le farine.
Testo in vigore dal 14 agosto 1895 al 16 dicembre 2009
