Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 agosto 1895 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Per ogni quintale di grano tenero, importato o esportato temporaneamente per la macinazione, devono essere riesportati o reimportati chilogrammi 65 di farine e 9 chilogrammi di farinette.

[2]Per ogni quintale di grano duro, importato temporaneamente per fare semolini o paste, devono essere riesportati chilogrammi 60 di questi prodotti.

Testo in vigore dal 14 agosto 1895 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1895-08-08;497~art6 · fonte del testo

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