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[1]Per ogni quintale di grano tenero, importato o esportato temporaneamente per la macinazione, devono essere riesportati o reimportati chilogrammi 65 di farine e 9 chilogrammi di farinette.
[2]Per ogni quintale di grano duro, importato temporaneamente per fare semolini o paste, devono essere riesportati chilogrammi 60 di questi prodotti.
Testo in vigore dal 14 agosto 1895 al 16 dicembre 2009
