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La bolletta di temporanea importazione deve essere emessa per l'intera quantita' di grano importata temporaneamente, anche quando, essendosi rinunciato alla riesportazione della crusca, del cruschello o delle farinette, ne venga riscosso il dazio ai sensi del precedente articolo.
Testo in vigore dal 14 agosto 1895 al 16 dicembre 2009
