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All'atto della temporanea importazione di grano, quando non sia fatta la domanda di cui all'articolo 9, deve essere riscosso il dazio sulla crusca o sul cruschello e sulle farinette destinati a rimanere nello Stato e precisamente:
- a)su chilogrammi 24 di crusca per ogni quintale di grano tenero importato temporaneamente per la macinazione;
- b)su chilogrammi 24 di crusca e 14 di farinetta, per ogni quintale di grano duro importato temporaneamente per far semolini e paste.
Testo in vigore dal 14 agosto 1895 al 16 dicembre 2009
