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[1]Gli zuccheri raffinati, ed i melazzi ottenuti dalla lavorazione di zuccheri greggi importati temporaneamente, ai sensi delle disposizioni contenute nel capitolo I, titolo II, del regolamento sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato col Regio decreto del 2 febbraio 1890, n. 6622 (serie 3ª), si considerano come riesportati, anche quando siano introdotti come merce estera, in un deposito doganale, o in deposito franco.
[2]Le disposizioni della nota al n. 12 della tariffa dei dazi doganali, sono applicabili ai melazzi greggi, che escono dalle raffinerie nelle quali si lavorano gli zuccheri importati temporaneamente.
Testo in vigore dal 14 agosto 1895 al 16 dicembre 2009
