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Qualora si riconosca che i prodotti presentati per la riesportazione o reimportazione a scarico di bollette di temporanea importazione o esportazione di grano siano fatti con l'impiego di altri cereali, in qualunque proporzione, si considera tutta la merce come di qualita' diversa da quella dichiarata.
Testo in vigore dal 14 agosto 1895 al 16 dicembre 2009
