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[1]Se nel caso previsto dall'art. 8 vengono riesportate, rispettivamente, le farine e le farinette, oppure i semolini o le paste e le farinette, e non la crusca e il cruschello, nelle proporzioni stabilite, alla scadenza del termine fissato per la riesportazione si riscuote il dazio proprio della crusca sulla quantita' di crusca o di cruschello corrispondente alla quantita' di grano scaricata dalla bolletta di temporanea importazione.
[2]La riesportazione di crusca o cruschello senza che siano riesportate le corrispondenti quantita' di farine, oppure di semolini o paste e di farinette non da' diritto a restituzione di cauzione.
Testo in vigore dal 14 agosto 1895 al 16 dicembre 2009
