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[1]Lo scarico delle bollette di temporanea importazione di grano tenero si effettua in ragione delle quantita' di farina e di farinette riesportate, cioe' nella misura di un quintale di grano per ogni 74 chilogrammi complessivamente tra farine e farinette.

[2]Lo scarico delle bollette di temporanea importazione di grano duro si effettua in ragione delle quantita' di semolini, di paste e di farinette riesportate, cioe' nella misura:

  • a)di un quintale di grano per 60 chilogrammi di semolini o di paste, quando siasi rinunciato alla riesportazione delle farinette;
  • b)di un quintale di grano per 74 chilogrammi complessivamente fra semolini o paste e farinette, nel caso che, all'atto dell'importazione temporanea, sia stata fatta la domanda di cui all'art. 9.

Testo in vigore dal 14 agosto 1895 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1895-08-08;497~art10 · fonte del testo

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