Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 agosto 1895 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Lo scarico delle bollette di temporanea importazione di grano tenero si effettua in ragione delle quantita' di farina e di farinette riesportate, cioe' nella misura di un quintale di grano per ogni 74 chilogrammi complessivamente tra farine e farinette.
[2]Lo scarico delle bollette di temporanea importazione di grano duro si effettua in ragione delle quantita' di semolini, di paste e di farinette riesportate, cioe' nella misura:
- a)di un quintale di grano per 60 chilogrammi di semolini o di paste, quando siasi rinunciato alla riesportazione delle farinette;
- b)di un quintale di grano per 74 chilogrammi complessivamente fra semolini o paste e farinette, nel caso che, all'atto dell'importazione temporanea, sia stata fatta la domanda di cui all'art. 9.
Testo in vigore dal 14 agosto 1895 al 16 dicembre 2009
