Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 agosto 1895 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]E' convalidato il Regio decreto del 9 dicembre 1894, n. 531, col quale sono state modificate le discipline sull'importazione temporanea del grano per la macinazione, e dello zucchero per la raffinazione.

[2]Col giorno in cui entrera' in vigore la presente legge, il decreto sopra indicato cessera' di avere effetto.

Testo in vigore dal 14 agosto 1895 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1895-08-08;497~art1 · fonte del testo

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