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[1]E' convalidato il Regio decreto del 9 dicembre 1894, n. 531, col quale sono state modificate le discipline sull'importazione temporanea del grano per la macinazione, e dello zucchero per la raffinazione.
[2]Col giorno in cui entrera' in vigore la presente legge, il decreto sopra indicato cessera' di avere effetto.
Testo in vigore dal 14 agosto 1895 al 16 dicembre 2009
