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[1]La spesa di cui al precedente articolo 1, riguardante il bilancio della guerra, sara' portata in aggiunta dell'ammontare complessivo stabilito per le spese straordinarie degli esercizi 1910-911 e 1911-912 dalle vigenti disposizioni.
[2]Quella riguardante il bilancio della marina sara' portata in aggiunta all'ammontare complessivo di spese effettive consolidate stabilite dalle vigenti disposizioni.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 9 febbraio 1911.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Leonardi-Cattolica - Tedesco - Spingardi.
[7]Visto, Il guardasigilli: Fani.
Testo in vigore dal 20 febbraio 1911 al 16 dicembre 2009
