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Fino all'approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1886-87, e non oltre il mese di dicembre 1886, il Governo del Re e' autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie, a smaltire i generi di privativa, secondo le tariffe vigenti, ed a pagare le spese ordinarie e straordinarie che non ammettono dilazione e quelle dipendenti da leggi e da obbligazioni anteriori, in conformita' dei detti stati di previsione presentati alla Camera dei deputati nel di 14 giugno 1886, escluse le posteriori note di variazione, e secondo le disposizioni, i termini e le facolta' contenute nei relativi disegni di legge per la loro approvazione.
Testo in vigore dal 30 giugno 1886 al 16 dicembre 2009
