Art. 36 (Tariffe e condizioni)
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Per l'esecuzione di tali trasporti dovranno prendersi preventivamente gli opportuni concerti fra l'Amministrazione della guerra e marina e quella delle strade ferrate. Il giorno e l'ora di arrivo di ogni convoglio contenenti polveri o munizioni da guerra, saranno telegraficamente comunicati all'autorita' militare del luogo di arrivo dal Capo dell'ultima stazione Capo-linea precedente quella di arrivo.
Testo in vigore dal 9 febbraio 1902 al 9 febbraio 1902
