Art. 27 (Tariffe e condizioni)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Gli articoli che questa norma nomina.
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5 versioni dal 1885
Confronto con la versione in vigore dal 9 febbraio 1902 al 9 febbraio 1902. 163 parole tolte, 25 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Sulle linee non servite da convogli-merci ed anche su quelle che ne hanno, sempreche' si tratti di casi d'urgenza, le merci della 1ª e 2ª categoria possono essere inoltrate coi convogli misti.
tolto: Le merci della 1ª categoria e le spolette ordinarie a tempo ed a percussione comprese nella 2ª categoria si accettano pure per la spedizione a grande velocita' ai prezzi e sotto l'osservanza delle condizioni in vigore per siffatti trasporti, purche' convenientemente imballate od incassate e di un peso lordo non eccedente i 50 chilogrammi per ogni spedizione.
tolto: Le sete nere in cordoni, qualunque sia il peso, si trasportano anche a grande velocita', purche' condizionate nel modo indicato all'articolo 14, alinea h.
tolto: Parimente si accettano pel trasporto a grande velocita': acquavite, il cognac, il rhum, lo spirito e simili liquidi alcoolici, sempreche' le casse od i barili in cui sono riposti si trovino nelle migliori condizioni esterne e purche' non si ecceda il peso lordo di 30 chilogrammi per ogni spedizione.aggiunto: Tariffe e condizioni-art. 27 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~tariffe-e-condizioni-art27 · fonte del testo
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