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[1]Per impedire tanto le conseguenze delle faville che potessero penetrare nei vagoni, quanto la dispersione del polverino, si stendera' sul pavimento del vagone una tela impermeabile o traliccio doppio, e la totalita' dei colli sara' pure similmente coperta e con maggiore accuratezza rimpetto alle portiere, le quali saranno munite dell'occorrente per rimanere chiuse ed immobili durante il tragitto. Le tele necessarie saranno fornite dal mittente, il quale provvedera' altresi' che le ferramenta interne dei vagoni siano diligentemente ricoperte di stoffa o mascherate di legno.

[2]Queste precauzioni speciali riguardano i trasporti di munizioni da guerra, di polveri piriche e di preparati pirotecnici.

Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 27 aprile 1885

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~tariffe-e-condizioni-art25 · fonte del testo

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