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[1]Il carico e lo scarico di tali articoli, quando si tratti di partite non inferiori a 50 chilogrammi, eccezionalmente a 70 chilogrammi per le polveri da caccia e da mina consegnate da privati, e 80 ed anche piu' se in cofani regolamentari per quelli consegnati dalle Amministrazioni della guerra e della marina, devonsi eseguire, rispettivamente dal mittente e dal destinatario, sotto la sorveglianza degli agenti dell'Amministrazione.

[2]Per le eccezioni che occorresse di fare in questo argomento, avuto riguardo all'entita' dei trasporti delle Amministrazioni della guerra e marina, di volta in volta saranno da provocarsi dalla superiorita' le opportune disposizioni.

Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 27 aprile 1885

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~tariffe-e-condizioni-art23 · fonte del testo

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