Art. 23 (Tariffe e condizioni)
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[1]Il carico e lo scarico di tali articoli, quando si tratti di partite non inferiori a 50 chilogrammi, eccezionalmente a 70 chilogrammi per le polveri da caccia e da mina consegnate da privati, e 80 ed anche piu' se in cofani regolamentari per quelli consegnati dalle Amministrazioni della guerra e della marina, devonsi eseguire, rispettivamente dal mittente e dal destinatario, sotto la sorveglianza degli agenti dell'Amministrazione.
[2]Per le eccezioni che occorresse di fare in questo argomento, avuto riguardo all'entita' dei trasporti delle Amministrazioni della guerra e marina, di volta in volta saranno da provocarsi dalla superiorita' le opportune disposizioni.
Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 27 aprile 1885
