Art. 22 (Tariffe e condizioni)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Le operazioni di carico e scarico delle merci di 3ª e 4ª categoria, ad eccezione del fosforo e dei clorati, non possono farsi di notte: per conseguenza, le spedizioni da inoltrarsi con convogli notturni, che a mente dell'articolo 10, devonsi consegnare solo poco innanzi alla partenza del convoglio, saranno invece consegnate due ore prima del tramonto del sole e chiuse tosto nei vagoni.
Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009
