Art. 19 (Tariffe e condizioni)
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Le merci ora indicate che si trasportano per conto delle Amministrazioni della guerra e marina, possono accettarsi nelle casse o barili usati presso le dette Amministrazioni, purche' non eccedano il peso lordo di 80 chilogrammi; le polveri e munizioni da guerra si accettano anche di peso superiore quando siano contenute entro cofani regolamentari d'artiglieria, accettandosi anche il relativo sistema interno d'imballagio.
Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 27 aprile 1885
