Art. 18 (Tariffe e condizioni)
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Le casse o barili contenenti merci designate nell'articolo precedente, ad eccezione delle polveri da fuoco e dei preparati pirotecnici, devono portare etichette in carattere di tre centimetri almeno di altezza coll'indicazione: Merci fulminanti; per le polveri da fuoco e per i preparati pirotecnici, l'etichetta dovra' indicare: Polvere da fuoco.
Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 27 aprile 1885
