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Le casse o barili contenenti merci designate nell'articolo precedente, ad eccezione delle polveri da fuoco e dei preparati pirotecnici, devono portare etichette in carattere di tre centimetri almeno di altezza coll'indicazione: Merci fulminanti; per le polveri da fuoco e per i preparati pirotecnici, l'etichetta dovra' indicare: Polvere da fuoco.

Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 27 aprile 1885

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~tariffe-e-condizioni-art18 · fonte del testo

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