Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Le casse, le botti od i barili contenenti dinamite, munizioni da guerra, polveri da caccia, da guerra e da mina, fuochi artificiali e preparati pirotecnici spediti da privati devono, se sara' creduto necessario, essere legati con funi e provveduti di cerchi solidi di legno, esclusa qualsiasi parte metallica non internata nel legno e non coperta da mastice o da tela incollata; l'imballaggio dev'essere fatto in modo che i generi non abbiano a soffrire alcun danno nel trasporto, nel carico e nello scarico.

[2]Sono pure ammessi gl'imballaggi guerniti di metallo, purche' questo non sia ferro od acciaio.

Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~tariffe-e-condizioni-art17 · fonte del testo

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