Art. 17 (Tariffe e condizioni)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Le casse, le botti od i barili contenenti dinamite, munizioni da guerra, polveri da caccia, da guerra e da mina, fuochi artificiali e preparati pirotecnici spediti da privati devono, se sara' creduto necessario, essere legati con funi e provveduti di cerchi solidi di legno, esclusa qualsiasi parte metallica non internata nel legno e non coperta da mastice o da tela incollata; l'imballaggio dev'essere fatto in modo che i generi non abbiano a soffrire alcun danno nel trasporto, nel carico e nello scarico.
[2]Sono pure ammessi gl'imballaggi guerniti di metallo, purche' questo non sia ferro od acciaio.
Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009
