Art. 15 (Tariffe e condizioni)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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9 versioni dal 1885
Confronto con la versione in vigore dal 9 febbraio 1902 al 9 febbraio 1902. 568 parole tolte, 25 parole aggiunte in 13 capoversi.
tolto: Merci di 2ª categoria.
tolto: a) L'acqua ragia, gli acidi minerali, come il solforico, il nitrico, ii cloridrico, il fosforico, il picrico rettificato e cosi' il collodio (escluso il cotone collodio), le essenze di petrolio, le essenze infiammabili come la benzina, la nafta, la neolina, ecc., e l'etere devono essere messi in damigiane di vetro impagliate o di pietra, turate in modo da impedire la volatilizzazione. Tali recipienti sono riposti in vasi di metallo od in ceste di vimini collocate in casse di legno e gli interstizi riempiti con segatura o simile materia;
tolto: b) Per l'acido picrico, lo speditore deve rilasciare un certificato di un chimico competente, da cui risulti che l'acido e' puro e non presenta alcun pericolo;
tolto: c) Le essenze infiammabili, come la benzina, la nafta, la neolina, le essenze di petrolio, ecc., si accettano anche in ispeciali recipienti cilindrici di lastra zincata, ermeticamente chiusi con saldatura e riposti in robusti cesti di vimini con fondo e coperchio bene assicurati e provvisti di maniglie; la lastra zincata dovra' avere per lo meno lo spessore di tre millimetri. L'acqua ragia e le essenze infiammabili si accettano pure in piccole casse di latta, racchiuse a due a due in casse di legno perfettamente condizionate e che non presentino alcuna traccia di avaria. E' assolutamente escluso il trasporto di tali essenze in damigiane semplicemente impagliate;
tolto: d) L'acqua ragia puo' anche essere accettata in fusti doppi, intromettendo fra un fusto e l'altro della terra o dell'acqua;
tolto: e) La benzina puo' essere eziandio accettata in recipienti di latta o di vetro, posti a loro volta in ceste di vimini provviste di robuste maniglie. Il peso di ciascuna cesta coi recipienti di latta o di vetro non puo' eccedere i 75 chilogrammi;
tolto: f) Il petrolio e la lucilina sono ammessi nei fusti originari, a condizione che non vi siano segni apparenti di colature; si ammettono al trasporto anche in casse metalliche non originarie rinchiuse in altra cassa di legno;
tolto: g) L'alcool ed i liquidi alcoolici si accettano in fusti od in casse perfettamente condizionati;
tolto: h) Il petrolio, la lucilina e gli olii di schisto, nonche' i fusti vuoti da petrolio, lucilina, alcool ed altri liquidi alcoolici, quando non siano accuratamente tappati, si caricano in carri aperti con copertone;
tolto: i) Gli acidi solforico, nitrico, (escluso il fumante) cloridrico o muriatico sono accettati in fiasconi od in damigiane di vetro, rivestiti di paglia, di vimini o di giunco.
tolto: I trasporti, di cui in a) b) c) d) e) f) g) h) i), viaggeranno sempre a rischio e pericolo dei mittenti, ritenendosi l'Amministrazione ferroviaria sollevata da ogni responsabilita' per le rotture, spandimenti che eventualmente, potessero per qualsiasi motivo, verificarsi durante il viaggio o durante le fermate nelle stazioni.
tolto: k) Le cartucce a bossolo di cartone o di metallo non cariche si accettano in robuste cassette di legno e le miccie ed i zolfanelli in casse di legno di un centimetro almeno di grossezza, ovvero in botti nuove ed anche usate, purche' queste non abbiano servito al trasporto di alcool, di petrolio, di olio di schisto o di altri olii minerali ed essenze infiammabili. Tanto le casse quanto le botti devono essere in buona condizione ed accuratamente foderate all'interno di carta. Il peso di ciascuna cassa o botte non puo' in ogni modo eccedere chilogrammi 250.
tolto: Le merci di questa categoria appartenenti alle amministrazioni della guerra e della marina sono imballate coi sistemi prescritti dalle dette amministrazioni.aggiunto: Tariffe e condizioni-art. 15 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~tariffe-e-condizioni-art15 · fonte del testo
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