Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1885 al 27 aprile 1885. Leggi il testo vigente →

[1]Le spedizioni di merci intrise di grasso, di oli, ecc., devono essere annunciate alle stazioni di partenza almeno due giorni prima, affinche' si abbia tempo di approntare gli occorrenti vagoni ed evitare cosi' la giacenza di dette merci all'interno delle stazioni.

[2]In arrivo le dette merci intrise di grasso, ecc., non devono essere deposte nei magazzini insieme alle altre merci, ma sono scaricate in localita' separata ed aperta, garantendola con un copertone in caso di pioggia, e cio' ogniqualvolta i destinatari non si prestino all'immediato ritiro nelle ventiquattro ore.

[3]Le merci della 2ª categoria, fatta eccezione per le cartuccie a bossolo di cartone o metallico non cariche, le spolette, gli stoppini, le miccie e gli zolfanelli, non devono mai depositarsi in localita' coperte, ma sempre all'aperto ed in sito appartato.

Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 27 aprile 1885

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~tariffe-e-condizioni-art12 · fonte del testo

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