Art. 11 (Tariffe e condizioni)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Le merci della 1ª e 2ª categoria che non si possono caricare subito dopo la consegna in stazione, sono da depositarsi in quella parte dello scalo che sara' designata dal Capo-stazione, il quale avra' cura di presceglierla isolata e fuori del movimento ordinario.
Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009
