Art. 10 (Tariffe e condizioni)
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Le merci di 3ª e 4ª categoria si ricevono nelle stazioni soltanto al momento in cui se ne possa effettuare l'immediato inoltro salvo quanto e' detto all'articolo 22. Il mittente e' quindi tenuto ad informare anticipatamente il Capo-stazione della spedizione che intende eseguire, e non puo' consegnare i colli che nel giorno e nell'ora dal Capo-stazione indicati. Per altro il solfuro di carbonio sara' accettato pel trasporto nei termini di tempo fissati per le merci ordinarie. Qualora non ci fosse la possibilita' di caricare subito i barili di solfuro nei vagoni, i barili devono essere riposti in luogo aperto ed appartato, lontano da ogni pericolo d'incendio, vietando che si avvicinino persone estranee al servizio, che si fermino in prossimita' dei medesimi, usando infine le stesse precauzioni pei vagoni che si caricano immediatamente e che sostano in attesa della partenza.
Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 27 aprile 1885
