Art. 99 (Sub. Allegato III)
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[1]Il concessionario dovra', senza diritto a speciali compensi, curare che il personale passato in suo servizio al principio del contratto continui e compia i lavori di liquidazione del precedente esercizio, valendosi di tutti i documenti all'uopo necessari.
[2]Scaduto il contratto, il Governo dovra' curare che il personale passato in suo servizio compia gli stessi atti nell'interesse del concessionario, egualmente senza diritto a compenso.
Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009
