Art. 9 (Sub. Allegato III)
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[1]Una o piu' Commissioni, da nominarsi nel modo stabilito all'articolo 7, procederanno, nel primo semestre dell'esercizio, alla ricognizione e valutazione di tutti gli oggetti indicati nell'articolo 8, seguendo le norme speciali stabilite nell'allegato C.
[2]Il risultato della ricognizione e della stima di cui sopra sara' obbligatorio per le parti come se fosse stato pattuito da esse, volendosi ed intendendosi rimesso il medesimo alla Commissione o Commissioni suddette, in conformita', dell'articolo 1454 del Codice civile.
Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009
