Art. 7 (Sub. Allegato III)
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[1]Per la esecuzione del contratto si procedera' alla consegna delle strade, loro dipendenze ed accessori, del relativo materiale fisso e dei fabbricati presentemente destinati ad uso d'ufficio, giusta le disposizioni di cui in appresso.
[2]Questa consegna sara' fatta dal Governo al concessionario per mezzo di Commissioni composte di due delegati del Governo, di due delegati del concessionario e di un quinto delegato nominato dal presidente della Corte d'appello di Roma, le quali potranno, sotto la loro responsabilita', valersi dell'aiuto di periti speciali.
[3]Le linee con le loro dipendenze e gli accessori col relativo materiale fisso saranno accettate nello stato in cui si troveranno all'atto della presa di possesso, salvo al Governo l'obbligo di sostenere le spese per le opere indicate nello allegato B, le quali dovranno essere eseguite dal concessionario nel primo quadriennio dalla presa di possesso secondo le disposizioni degli articoli 60 e 61.
Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009
