Art. 21 (Sub. Allegato III)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1885
Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009. 281 parole tolte, 25 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Sara' obbligo del concessionario di porsi in relazione colle amministrazioni di ferrovie, che si congiungono a linee da esso esercitate per effettuare un servizio cumulativo, eseguendo cioe' senza rinnovamento di spedizione i trasporti, dall'una all'altra linea, dei bagagli, delle merci e dei bestiami, sia a grande che a piccola velocita'.
tolto: Questo servizio cumulativo avra' luogo eziandio pei viaggiatori nel maggior numero possibile di stazioni.
tolto: Il concessionario dovra' per cio' convenire colle amministrazioni suddette i patti e le condizioni di questo servizio, e dell'uso reciproco del materiale rotabile occorrente per effettuarlo.
tolto: Salve le nuove disposizioni, che coll'approvazione del Governo saranno stabilite d'accordo fra il concessionario e le altre amministrazioni suddette, si osserveranno intanto pel detto servizio cumulativo le norme attualmente in vigore.
tolto: Allorche' l'accordo colle altre amministrazioni ferroviarie del regno non sfasi effettuato nel termine di sei mesi dalla richiesta fattane da una delle amministrazioni predette o dal Governo, le condizioni ed i compensi del detto servizio verranno, sulla istanza di una parte od anche del Governo, stabiliti col mezzo di arbitri, che decideranno come amichevoli compositori.
tolto: La stessa obbligazione incombera' al concessionario relativamente alle Compagnie di navigazione a vapore autorizzate dal Governo.
tolto: Il servizio delle stazioni e dei tronchi di ferrovia d'uso comune con altra amministrazione ferroviaria, di cui all'articolo 5 del presente capitolato, sara' regolato da apposite norme convenute fra le due amministrazioni ed approvate dal Governo.
tolto: In caso di disaccordo fra le dette amministrazioni decidera' il Governo.
tolto: Mediante speciali convenzioni i tranvai a vapore che non siano concorrenti, saranno ammessi a trattamento analogo a quello dei binari raccordati concessi a stabilimenti industriali o commerciali. In caso di disaccordo decidera' il Governo, salvo il giudizio arbitrale in quanto ai corrispettivi.aggiunto: Sub. Allegato III-art. 21 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~sub-allegato-iii-art21 · fonte del testo
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