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[1]Per le provviste del materiale fisso e mobile dovra' preferirsi, a parita' di condizioni, l'industria nazionale.

[2]I prezzi s'intenderanno pari, quando la differenza fra il prezzo del materiale estero, computate le spese di dogana e di trasporto al luogo di consegna, e il prezzo del materiale nazionale, non ecceda il 5 per cento.

[3]Quando sia dimostrato, che il prezzo richiesto dai fabbricanti nazionali, in seguito a regolare licitazione, superi il limite sopra indicato, si potra' commettere la fornitura all'estero.

[4]Nessun contratto stipulato dal concessionario per provviste del materiale rotabile all'estero, sara' valido per gli effetti dell'imputazione del pagamento sui fondi di riserva e sulla Cassa per gli aumenti patrimoniali, se il Governo non avra' constatato l'adempimento delle condizioni prescritte nel presente articolo.

Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~sub-allegato-iii-art17 · fonte del testo

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