Art. 17 (Sub. Allegato III)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Per le provviste del materiale fisso e mobile dovra' preferirsi, a parita' di condizioni, l'industria nazionale.
[2]I prezzi s'intenderanno pari, quando la differenza fra il prezzo del materiale estero, computate le spese di dogana e di trasporto al luogo di consegna, e il prezzo del materiale nazionale, non ecceda il 5 per cento.
[3]Quando sia dimostrato, che il prezzo richiesto dai fabbricanti nazionali, in seguito a regolare licitazione, superi il limite sopra indicato, si potra' commettere la fornitura all'estero.
[4]Nessun contratto stipulato dal concessionario per provviste del materiale rotabile all'estero, sara' valido per gli effetti dell'imputazione del pagamento sui fondi di riserva e sulla Cassa per gli aumenti patrimoniali, se il Governo non avra' constatato l'adempimento delle condizioni prescritte nel presente articolo.
Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009
