Art. 93 (Sub. Allegato II)
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La Societa' e' direttamente responsabile per l'operato dei propri agenti verso il Governo. Le prescrizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore sulla polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle strade ferrate, comprese le pene pecuniarie pei ritardi dei treni e per altra qualsiasi mancanza, sebbene quelle prescrizioni e pene sieno stabilite riguardo a ferrovie ovvero a concessioni diverse da quelle cui si riferisce il presente capitolato; e tutte le altre disposizioni, che sulla stessa materia venissero in seguito emanate dal Governo, saranno applicabili all'esercizio della rete Adriatica. Alle penalita' comminate dal regolamento approvato con R. Decreto 31 ottobre 1873, n. 1687 (serie 2ª) sulla polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio, e' aggiunta la seguente: «per ogni biglietto abusivo di viaggio o di trasporto si paghera' il triplo del prezzo.»
Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009
