Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Le norme per la contabilita' degl'introiti e pel relativo riscontro formeranno oggetto di speciale regolamento da emanarsi dal Governo, sentito il concessionario.

[2]La contabilita' delle linee di proprieta' dello Stato dovra' essere tenuta distinta da quelle delle linee di cui lo Stato e' solamente comproprietario e di quelle esercitate per conto di terzi, tenendo in ispeciale evidenza tutti i dati che sono necessari al Governo per regolare i conti dello esercizio coi comproprietari e coi terzi in base ai rispettivi contratti.

Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~sub-allegato-ii-art91 · fonte del testo

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