Art. 83 (Sub. Allegato II)
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[1]Il concessionario potra' dare in accollo i lavori per pubblica asta, per licitazioni private, o a trattative private.
[2]Esso giudichera' dell'ammissione dei concorrenti all'appalto, in base ai loro titoli d'idoneita', esperienza e moralita'.
Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009
