Art. 76 (Sub. Allegato II)
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Dopo che le linee di cui agli articoli 74 e 75 saranno incorporate nella rete principale ed il prodotto iniziale sara' per conseguenza aumentato del loro prodotto lordo, il prelevamento del 10 per cento verra' fatto a termini dell'articolo 25 del contratto per tutto il prodotto iniziale cosi' aumentato; cessera' quindi di aver effetto la disposizione di cui all'articolo 73.
Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009
