Art. 71 (Sub. Allegato II)
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[1]L'esercizio delle linee di cui all'articolo 69 sara' fatto col materiale rotabile e di esercizio della rete principale, che verra' all'uopo aumentato nella misura di lire 12,000 per chilometro di nuova linea.
[2]La somma occorrente sara' fornita mediante le obbligazioni delle nuove costruzioni. Il materiale verra' consegnato al concessionario, il quale sara' addebitato del relativo valore in capitale.
Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009
