Art. 64 (Sub. Allegato II)
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[1]Pei lavori e per le provviste di cui agli articoli precedenti si osserveranno le norme che seguono.
[2]Presentando il bilancio preventivo, il concessionario proporra' all'approvazione del Governo l'elenco delle opere e delle provviste richieste dall'aumento del traffico, dimostrandone la opportunita' ed indicando sommariamente l'importo di ciascuna di esse e l'ordine della loro esecuzione.
[3]Per le opere per le quali occorre l'approvazione tecnica del Governo, dovra' il concessionario trasmettere in tempo opportuno i relativi progetti al Ministero dei lavori pubblici.
[4]Quanto alle spese di assoluta urgenza per ristabilire il servizio sulle linee interrotte o per assicurare la continuita' dell'esercizio minacciato, il concessionario e' autorizzato a farle senza preventiva approvazione dei progetti, ma dovra' darne immediato avviso governativo d'ispezione delle strade ferrate, per le regolari constatazioni e giustificazioni di cui sara' fatto risultare in un processo verbale da stendersi in contradditorio dai delegati del concessionario.
[5]Riconoscendosi nel corso dell'anno l'opportunita' di opere e di provviste, il concessionario ne fara' di volta in volta la proposta al Ministero dei lavori pubblici. Tanto per queste, quanto per quelle prevedute per il biennio, il Ministero dovra' notificare al concessionario la sua approvazione o le sue osservazioni, per modo che le opere o le provviste possano essere fatte in tempo utile.
Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009
