Art. 61 (Sub. Allegato II)
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[1]I fondi di riserva e la Cassa per gli aumenti patrimoniali, saranno amministrati dal concessionario, che ne avra' la responsabilita', secondo le norme da stabilirsi con regolamento approvato dal Governo.
[2]A ciascuno dei fondi di riserva ed alla Cassa per gli aumenti patrimoniali, saranno imputate, di mano in mano che avranno luogo, le spese per le quali sono istituiti. Il residuo attivo sara' tenuto in riserva, e la Societa' sara' debitrice del residuo stesso nonche' dei relativi interessi.
[3]Gl'interessi delle somme appartenenti ai fondi ed alla Cassa andranno a credito di ciascuno di essi.
[4]L'interesse e' stabilito nella misura dell'interesse medio dei buoni del Tesoro per quelle somme che presumibilmente verranno spese nel periodo di due anni.
[5]Per le somme invece che presumibilmente non saranno erogato, se non trascorsi almeno due anni dall'accreditamento, si dovra' cercare, col consenso del Governo, un collocamento che permetta di ritrarre un interesse maggiore a favore dei fondi stessi.
[6]In caso di insufficienza di un fondo potranno a questo farsi anticipazioni dagli altri.
[7]Le rimanenze attive o passive dei fondi e della Cassa alla fine del contratto saranno a vantaggio o a carico dello Stato.
Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009
