Art. 53 (Sub. Allegato II)
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[1]Il concessionario non avra' diritto di trasmettere altri dispacci telegrafici, se non quelli relativi al servizio delle strade ferrate.
[2]Esso dovra' eseguire gratuitamente la trasmissione dei dispacci telegrafici spediti per ragioni di servizio dai funzionari della vigilanza e del riscontro governativo.
[3]A richiesta del Governo dovra' fare anche il servizio dei telegrammi privati, sotto l'osservanza dei regolamenti approvati dal Ministero dei lavori pubblici e delle istruzioni della direzione generale dei telegrafi dello Stato.
[4]In compenso di questo servizio spetteranno al concessionario, per essere versate nei prodotti dell'esercizio:
[5]Il 20 per cento delle tasse interne dei telegrammi privati scambiati dagli uffici ferroviari posti in localita' dove esistono pure uffici governativi e di quelli spediti all'estero o ad altre amministrazioni dagli stessi uffici ferroviari;
[6]Il 50 per cento delle tasse interne dei telegrammi privati che siano spediti a luoghi sprovvisti d'ufficio governativo da stazioni ferroviarie poste in luoghi dove tale ufficio esiste;
[7]Il 50 per cento delle tasse interne dei telegrammi privati che sieno spediti da stazioni ferroviarie poste in luoghi non provvisti d'ufficio governativo a luoghi ove tale ufficio esiste, ovvero siano diretti all'estero o ad altre amministrazioni;
[8]L'80 per cento delle tasse dei telegrammi privati interni scambiati fra gli uffici ferroviari posti in luoghi sprovveduti di uffici governativi.
[9]Il resto delle tasse telegrafiche sara' versato dal concessionario nelle casse designate dall'Amministrazione dei telegrafi a cui appartiene tale provento.
[10]Le particolarita' per l'applicazione delle norme stabilite in questo articolo e in quello precedente saranno concordate fra l'Amministrazione dei telegrafi ed il concessionario.
Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009
