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[1]Il concessionario non avra' diritto di trasmettere altri dispacci telegrafici, se non quelli relativi al servizio delle strade ferrate.

[2]Esso dovra' eseguire gratuitamente la trasmissione dei dispacci telegrafici spediti per ragioni di servizio dai funzionari della vigilanza e del riscontro governativo.

[3]A richiesta del Governo dovra' fare anche il servizio dei telegrammi privati, sotto l'osservanza dei regolamenti approvati dal Ministero dei lavori pubblici e delle istruzioni della direzione generale dei telegrafi dello Stato.

[4]In compenso di questo servizio spetteranno al concessionario, per essere versate nei prodotti dell'esercizio:

[5]Il 20 per cento delle tasse interne dei telegrammi privati scambiati dagli uffici ferroviari posti in localita' dove esistono pure uffici governativi e di quelli spediti all'estero o ad altre amministrazioni dagli stessi uffici ferroviari;

[6]Il 50 per cento delle tasse interne dei telegrammi privati che siano spediti a luoghi sprovvisti d'ufficio governativo da stazioni ferroviarie poste in luoghi dove tale ufficio esiste;

[7]Il 50 per cento delle tasse interne dei telegrammi privati che sieno spediti da stazioni ferroviarie poste in luoghi non provvisti d'ufficio governativo a luoghi ove tale ufficio esiste, ovvero siano diretti all'estero o ad altre amministrazioni;

[8]L'80 per cento delle tasse dei telegrammi privati interni scambiati fra gli uffici ferroviari posti in luoghi sprovveduti di uffici governativi.

[9]Il resto delle tasse telegrafiche sara' versato dal concessionario nelle casse designate dall'Amministrazione dei telegrafi a cui appartiene tale provento.

[10]Le particolarita' per l'applicazione delle norme stabilite in questo articolo e in quello precedente saranno concordate fra l'Amministrazione dei telegrafi ed il concessionario.

Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~sub-allegato-ii-art53 · fonte del testo

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