Art. 4 (Sub. Allegato II)
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[1]Il concessionario dovra', dietro richiesta del Governo, esercitare anche le linee o i tronchi di linea che non fossero collegati colla rete concessa, siano o non siano proprieta' dello Stato.
[2]Questo esercizio sara' regolato con speciali condizioni da convenirsi o, in caso di disaccordo, da stabilirsi per mezzo di arbitri.
[3]I tronchi delle linee nuove che si diramano ad una delle due reti, quantunque destinati, secondo la tabella A, a far parte di altra rete, dovranno essere esercitati dalla Societa' concessionaria della rete di cui essi si diramano, fino al giorno in cui siano messi in comunicazione colla rete di cui devono far parte.
[4]Le condizioni di questo esercizio saranno le stesse chi valgono per la Societa', che dovra' esercitare la linea in modo definitivo.
[5]In caso d'interruzione di una linea facente parte di altra rete, il concessionario dovra' accordare all'esercente della medesima il passaggio dei treni sulle linee della propria rete.
[6]Le condizioni di tale passaggio saranno stabilite, in caso di disaccordo, dalle Commissioni di cui allo articolo 9 del contratto.
Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009
