Art. 30 (Sub. Allegato II)
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[1]In caso di grandi trasporti di truppe per la preparazione della guerra, e durante la guerra, il Governo avra' il diritto di prescrivere le norme di servizio tanto per i trasporti miliari come per quelli del pubblico.
[2]Avra' pure diritto di rimuovere l'armamento ed interrompere in qualunque modo la circolazione dei treni su una o piu' linee della rete e di assumere la direzione o fare direttamente l'esercizio, sia per i trasporti militari che per il pubblico.
[3]Le spese occorrenti alla remozione delle rotaie, alla interruzione o guasti della ferrovia, nonche' al ristabilimento della medesima, saranno sopportate dallo Stato.
[4]Avverandosi, per fatto del Governo, la interruzione delle linee o la sospensione del servizio in tutto od in parte, sara' tenuto, per le linee interrotte o sospese, apposito e distinto conto dei trasporti tanto pel servizio pubblico, quanto pel servizio militare, ed i prodotti, sotto deduzione delle spese, saranno versati mensilmente nelle casse dello Stato, salvo l'azione dell'indennita' per i danni effettivi che il concessionario avesse eventualmente sofferto per gli effetti di detta parziale sospensione o interruzione; e salvo ogni altra azione d'indennita', se ed in quanto possa competere ai termini del diritto comune.
Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009
