Art. 26 (Sub. Allegato II)
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Nelle stazioni, dove sara' riconosciuto opportuno il concessionario dovra', sotto l'osservanza delle disposizioni legislative vigenti, aprire in locali adatti, servizi di caffe', buffet, vendite di libri e giornali, spaccio di tabacchi, cambio di monete, ma non potra' senza autorizzazione del Governo stabilire servizi d'altro genere.
Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009
