Art. 24 (Sub. Allegato II)
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[1]Gli orari dei treni viaggiatori e misti e la classificazione dei treni stessi saranno determinati dal ministero dei lavori pubblici, sentite le proposte e le osservazioni del concessionario.
[2]La percorrenza complessiva dei treni sulle linee in esercizio dopo il primo gennaio 1884 non potra' essere diminuita.
[3]Pero' sulle linee e sui tronchi di linea complementari, che sono o saranno aperti all'esercizio dopo il 1.° gennaio 1884 e fino al giorno in cui entrera' in vigore il contratto, i treni gia' attivati in numero maggiore di due in ciascun senso, dovranno essere mantenuti in via di esperimento, per non meno di altri sei mesi, e tanto che l'esercizio abbia durato non meno di un anno. Trascorso questo esperimento, e previa la constatazione dei prodotti ragguagliati ad un anno di esercizio, applicato alle dette linee di disposto dell'articolo 70 del presente capitolato.
[4]Il Governo avra' diritto di richiedere che venga istituita una nuova coppia di treni viaggiatori o misti sulle linee o sui tronchi di linea, serviti da due o tre coppie di treni, quando il prodotto chilometrico annuale della linea o del tronco di linea, ottenuto col trasporto dei viaggiatori e con altri trasporti a grande velocita' superi di lire 3000 il prodotto dell'anno precedente a quello in cui andra' in vigore il contratto.
[5]In ogni caso, quando il prodotto di una linea abbia raggiunto in viaggiatori e altri trasporti a grande velocita' le lire 6000, il Governo avra' il diritto di ordinare una terza coppia di treni; e quando il prodotto chilometrico in viaggiatori e altri trasporti a grande velocita' abbia raggiunto le lire 9000, il Governo avra' il diritto d'ordinare una quarta coppia di treni.
[6]Se per l'apertura di nuove linee, di nuovi tronchi di linea seguisse una deviazione del traffico, e quindi il prodotto chilometrico annuale della linea o del tronco di linea, ottenuto col trasporto dei viaggiatori o con gli altri trasporti a grande velocita', diminuisce di lire 3000, in confronto del prodotto dell'anno precedente a quello in cui sara' aperta all'esercizio la linea concorrente, il numero dei treni viaggiatori o misti potra' essere diminuito di una coppia di treni, cioe' d'un treno di andata e d'un treno di ritorno.
[7]Per le linee attualmente in esercizio e per quelle che entrassero a far parte della rete principale, il numero dei treni viaggiatori e misti non potra' mai nel predetto caso essere ridotto a meno di tre coppie giornaliere.
[8]Agli effetti del presente articolo, per tronchi si intendono i tratti di linea, che per tutto il loro percorso conservano lo stesso numero di treni viaggiatori e misti.
[9]Il Governo potra', in casi speciali e per servizi locali, richiedere che a qualche treno merci siano aggiunte carrozze per uso dei viaggiatori.
[10]I treni facoltativi e gli straordinari per trasporti militari saranno determinati dal Ministero della guerra d'accordo col concessionario.
Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009
