Art. 20 (Sub. Allegato II)
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[1]Il concessionario, nel compilare il bilancio preventivo, calcolera' se il traffico preveduto potra' essere fatto col materiale di cui dispone senza superare le percorrenze massime indicate nell'articolo precedente.
[2]In caso negativo il materiale stesso dovra' per quantita' e qualita' essere aumentato nelle proporzioni richieste dai bisogni del previsto traffico e dai limiti di percorrenza come sopra stabiliti.
[3]Le previsioni del materiale occorrente dovranno essere stabilite di biennio in biennio, salvo le variazioni che si riconoscessero opportune ai termini dell'articolo 64.
[4]Il nuovo materiale rotabile e di esercizio verra' acquistato dal concessionario, il quale sara' addebitato delle somme di cui saranno gravati e il fondo pel rinnovamento del materiale rotabile e la Cassa per gli aumenti patrimoniali, di cui agli articoli 58 e 59.
Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009
