Art. 16 (Sub. Allegato II)
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Il Governo si riserva la piena e libera disponibilita' dei fabbricati e degli altri immobili indicati nell'allegato G, come pure di quegli altri che fossero o che durante il Contratto si rendessero inutili per l'esercizio e la costruzione delle linee contemplate nel medesimo.
Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009
