Art. 11 (Sub. Allegato II)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Contemporaneamente alla consegna di cui al precedente articolo sara' pure fatta al concessionario la consegna del materiale rotabile, del materiale d'esercizio e degli approvigionamenti sotto indicati, che lo Stato vende al concessionario, alle condizioni determinate dal seguente articolo 12.
[2]Tale consegna sara' fatta colla scorta dei relativi inventari distintamente come segue:
- a)Locomotive, carrozze, carri ed accessori, come ruote montate, assi e simili;
- b)Meccanismi ed attrezzi delle stazioni, gru mobili piani caricatori mobili, bilancie mobili, copertoni ed attrezzi in genere per servizio dei treni;
- c)Mobilia ed utensili delle stazioni e degli uffici;
- d)Attrezzi pel servizio della manutenzione e della vigilanza;
- e)Attrezzi, meccanismi ed utensili per il servizio delle officine e dei depositi, comprese le macchine a vapore per le officine stesse, i rifornitori d'acqua e simili;
- f)Gli orologi, gli apparecchi telegrafici e congegni relativi, segnali elettro-magnetici di controllo per la sicurezza;
- g)In genere tutto cio' che serve all'uso delle ferrovie contemplate nel presente Capitolato;
- h)Approvigionamenti di qualunque natura per i diversi servizi dell'esercizio.
Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009
