Art. 103 (Sub. Allegato II)
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[1]Il Governo consegnera' l'elenco di tutto il personale in attivita' di servizio presso le cessanti amministrazioni ferroviarie il giorno del cominciamento del contratto, colla indicazione del grado, della anzianita' e degli stipendi.
[2]Il concessionario accettera' in servizio gl'impiegati componenti detto personale, che verra' dalla Commissione di ripartizione, di cui all'articolo 11 del contratto, assegnato alla sua rete, e ne regolera' la qualifica e lo stipendio in base alle classificazioni d'organico, che saranno da esso stabilite, avuto riguardo alla natura ed importanza delle funzioni esercitate e, a parita' di merito, all'anzianita' che hanno nell'ultimo loro grado.
[3]Se i nuovi ordinamenti portassero per alcuno degli impiegati una riduzione di stipendio, sara' conservata agli impiegati medesimi, oltre il nuovo stipendio, la differenza a titolo di assegno personale, che rimarra' sottoposto alla ritenuta per la cassa pensioni.
[4]Il primo ruolo organico, applicato al personale esistente, dovra', prima della sua attuazione, essere comunicato al Governo, il quale dovra' constatare se il ruolo medesimo e' compilato in conformita' alle prescrizioni del presente capitolato.
[5]Il concessionario, con un regolamento che sara', prima della sua attuazione, comunicato al Governo, il quale dovra' constatare se in esso sieno rispettati i patti del presente capitolato, determinera' le norme per l'avanzamento, le sospensioni e le dispense dal servizio degli impiegati.
Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009
