Art. 100 (Sub. Allegato II)
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Lo Stato, per qualunque somma che gli fosse ancora dovuta dal concessionario in dipendenza dell'esercizio delle linee formanti oggetto del presente capitolato, senza pregiudizio delle azioni che gli competano a termini di legge, avra' diritto di rimborsarsi su quanto al cessare del contratto spettera' al concessionario medesimo in crediti, cauzioni ed attivita' di ogni specie.
Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009
