Art. 94 (Sub. Allegato I)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Gli ispettori governativi delle strade ferrate eserciteranno larga e continua vigilanza, affinche' il concessionario osservi pienamente e costantemente le disposizioni di cui al precedente articolo e adempia tutti gli altri obblighi contenuti nel contratto e nel presente capitolato.
[2]Il concessionario dovra' fare tutto quanto e' necessario per agevolare ai funzionari governativi il compimento del loro mandato.
Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009
