Art. 88 (Sub. Allegato I)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Le contestazioni, che insorgessero cogli appaltatori relativamente alle costruzioni fatte col rimborso della spesa, potranno, col consenso del Governo, essere rimesse ad arbitri.
Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009
