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[1]Quando la costruzione sia fatta col rimborso della spesa, il concessionario trasmettera' mensilmente all'ispettorato governativo le distinte dei pagamenti da lui fatti ai terzi. In queste distinte verranno comprese le paghe del personale e altre spese che il concessionario avesse fatte in servizio delle nuove costruzioni.

[2]Inoltre, alla fine di ogni bimestre si fara' il riassunto dei crediti del concessionario e dei rimborsi avuti dal Governo e la data del titolo di credito o del rimborso stabilira' la decorrenza dell'interesse, al saggio della rendita a favore del creditore.

[3]Alla fine poi d'ogni anno si fara' il conto delle spese di costruzione e delle prestazioni fatte dal concessionario a favore delle nuove costruzioni, per determinare la quota parte delle spese generali da imputarsi al conto delle medesime.

Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~sub-allegato-i-art86 · fonte del testo

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