Art. 84 (Sub. Allegato I)
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Il concessionario potra' sempre proporre varianti ai progetti gia' approvati, le quali dovranno essere sottoposte all'approvazione del Governo, importino esse o no variazioni nei lavori a prezzo fatto. Questo avra' anche la facolta' di modificare di propria iniziativa i progetti gia' approvati. In entrambi i casi saranno concordate fra Governo e concessionario le variazioni da portarsi al prezzo del cottimo.
Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009
