Art. 8 (Sub. Allegato I)
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[1]Qualora il concessionario non assuma l'esercizio di alcuna delle nuove linee contemplate nei precedenti articoli, dovra' nondimeno accordare l'uso di quelle stazioni o tronchi parziali di linee, che potranno rendersi comuni colle linee anzidette.
[2]Esso avra', in ogni caso la direzione del servizio delle stazioni o dei tronchi comuni, e verso gli esercenti di dette nuove linee avra' soltanto diritto ad un canone per l'uso delle stazioni stesse e ad un diritto di pedaggio per l' uso dei tronchi comuni, nonche' al rimborso delle spese pel servizio delle stazioni e dei tronchi comuni, il tutto da determinarsi in proporzione del traffico rispettivo, d'accordo fra le parti o per mezzo di arbitri.
[3]Gli ampliamenti e le innovazioni che per l' esercizio di dette nuove linee, a giudizio del Governo, occorressero in dette stazioni o tronchi comuni, saranno eseguiti dal concessionario dell' esercizio a spese del proprietario di dette stazioni o tronchi comuni, al quale il concessionario della nuova linea dovra' pagare una somma annuale, corrispondente a quella necessaria per pagare l'interesse e l'ammortamento del capitale impiegato nelle suddette opere.
Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009
